Art. 19 TUSMA Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. L’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell’autorizzazione generale. A tal fine, l’interessato presenta all’Autorità una segnalazione certificata di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli elementi della predetta segnalazione, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l’attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell’attività medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.

Testo in vigore dal 25 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.