Art. 81 T.U. Maternità Oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

1. L’assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.