Art. 80 T.U. Maternità Oneri derivanti dall’assegno di maternità di base

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.