Art. 3 T.U. Maternità Divieto di discriminazione

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2010

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.