Art. 2 T.U. Maternità Definizioni

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

1. Ai fini del presente testo unico:
a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

a-bis) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell’articolo 27-bis del presente decreto;

b) per “congedo di paternità alternativo” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall’articolo 28 del presente decreto; c) per “congedo parentale”, si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

Testo in vigore dal 13 agosto 2022

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.