Art. 364 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. L’applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avrà inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di età e trentacinque di servizio.