Art. 362 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalità stabilite nel R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155.
Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.