Art. 288 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra.
La vidimazione è fatta senza spese.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.