1. I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra. La vidimazione è fatta senza spese.
Testo in vigore dal 24 agosto 1934
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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