Art. 287 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Ministro per l’interno, per l’istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell’articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l’ammissione alla cura e la retta di spedalità.
Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.