Art. 287 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Ministro per l’interno, per l’istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell’articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l’ammissione alla cura e la retta di spedalità.
Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.
Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.