Art. 25 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l’esercizio delle funzioni inerenti all’ufficio suddetto all’ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità.