Art. 25 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l’esercizio delle funzioni inerenti all’ufficio suddetto all’ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.