Art. 24 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:
a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell’autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l’acquisto, l’adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell’art. 40, su tutto ciò che riguarda l’igiene e la sanità pubblica;
g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni che dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulle esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
h) vigila sull’igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;
l) redige la relazione annuale sull’andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;
m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l’obbligo del referto ai sensi dell’art. 365 del Codice penale e dell’art. 4 del Codice di procedura penale.
Quando nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.