Art. 249 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Chiunque contamini l’acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con l’ammenda da lire trecento a cinquemila. Salvo l’applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l’acqua pericolosa per la salute pubblica.