Art. 249 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Chiunque contamini l’acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con l’ammenda da lire trecento a cinquemila. Salvo l’applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l’acqua pericolosa per la salute pubblica.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.