Art. 248 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.
Quando l’acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.