Art. 246 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l’utilizzazione, per altro uso che non sia l’alimento dell’uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.
La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire trecento a duemila.