Art. 246 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l’utilizzazione, per altro uso che non sia l’alimento dell’uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti.
La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire trecento a duemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.