Art. 245 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. È vietata l’introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l’avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire trecento a duemila.