Art. 245 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È vietata l’introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l’avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire trecento a duemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.