Art. 22 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. È in facoltà del Ministro per l’interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.