Art. 22 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È in facoltà del Ministro per l’interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.