Art. 21 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il Consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno, nel mese di aprile; le sezioni del Consiglio superiore di sanità due volte l’anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il Ministro per l’interno ed il prefetto.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli articoli 16 e 20.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Ministro per l’interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanità.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.