Art. 88 T.U. IVA Registrazione degli acquisti

Testo unico IVA – D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell’articolo 64, comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o dichiarazione doganale, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

3. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

Testo in vigore dal 12 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.