Art. 62 T.U. IVA Volume d’affari
Testo unico IVA – D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10
(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 86 e 87, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 92. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui all’articolo 63, comma 5.
2. L’ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell’articolo 87 sono computati al netto della diminuzione prevista nell’articolo 109, comma 2.