Art. 50 T.U. IVA Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Testo unico IVA – D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

(articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, o nel territorio della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in base ad accordi con i detti Stati.

2. Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, nonché dalle aree di cui al comma 1, o dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 64, comma 2.

3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all’introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal comma 1.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.