Art. 26 T.U. IVA Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali

Testo unico IVA – D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

(articolo 39 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 101, comma 4.

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intraunionale la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui all’articolo 39, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b), e gli acquisti intraunionali di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.