Art. 135 T.U. IVA Attività agricole connesse

Testo unico IVA – D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

(articolo 34-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dalle norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.