Art. 109 T.U. IVA Versamenti periodici
Testo unico IVA – D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10
(articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Se dal calcolo della liquidazione risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.
2. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 81 l’importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 87, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per centoquattro quando l’imposta è del 4 per cento, per centocinque quando l’imposta è del 5 per cento, per centodieci quando l’imposta è del 10 per cento, per centoventidue quando l’imposta è del 22 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.