Art. 71 TUIR Spese per prestazioni di lavoro

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui all’articolo 5, comma 4.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.