Art. 48 TUIR Versamenti dei soci

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 82, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.