Art. 367 TUIR Eredità giacente

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 187 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni della parte I, titolo I se il chiamato all’eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle della parte I, titolo II, capo IV, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l’accettazione dell’eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’articolo 7, comma 3, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredità.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell’eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.