Art. 317 TUIR Scomputo dell’imposta minima integrativa

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 17 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

1. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un’impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante intermedia che, per l’esercizio, è soggetta a un’imposta minima integrativa o a un’imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l’imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 313, 314 e 315 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante intermedia.

2. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un’impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante parzialmente posseduta che, per l’esercizio, è soggetta a un’imposta minima integrativa o a un’imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l’imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 313, 314 e 315 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante parzialmente posseduta.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.