Art. 305 TUIR Disposizioni antielusive

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 16, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383)

1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente a oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 304 ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.