Art. 289 TUIR Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 4, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2024, n. 36)

1. I soggetti di cui all’articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 34. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l’agevolazione non abbia ad a oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2024, n. 36, o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.