Art. 255 TUIR Attuazione della disciplina
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 1, comma 141, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata degli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250, 251, 252, 253 e 254. In particolare, il decreto definisce:
a) le regole e le modalità per l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui all’articolo 250, comma 1;
c) le condizioni, le modalità e i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 93, formatesi nei periodi d’imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui all’articolo 248, comma 4;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui all’articolo 248, comma 4;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità e i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all’opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dagli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250, 251, 252, 253 e 254 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo dell’articolo 252, comma 1.