Art. 240 TUIR Norme di coordinamento

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 1, commi 74, primo e terzo periodo, e 75, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive.... Periodo soppresso dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui all’articolo 232, comma 1, ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate all’articolo 233, comma 1.(3)

2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

Testo in vigore dal 12 agosto 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (3)

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l’art. 21, comma 2) che la presente modifica decorre con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.