Art. 231 TUIR Imposizione sostitutiva sui compensi dei docenti
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 1, commi 13, 15, 16, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1.