Art. 198 TUIR Disallineamenti da ibridi inversi

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 9 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)

1. Se una o più imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un’entità ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l’entità ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall’entità ibrida è soggetto a imposizione nella misura in cui quest’ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.

2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui all’articolo 82, comma 9.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.