Art. 190 TUIR Riserve in sospensione d’imposta

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 180 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all’articolo 188 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.