Art. 190 TUIR Riserve in sospensione d’imposta
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 180 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all’articolo 188 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.