Art. 155 TUIR Oneri deducibili

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 146 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a), l) e m). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.