Art. 150 TUIR Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 152 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 7, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II, della parte I sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
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2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 119, comma 8.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.
5. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, secondo periodo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell’emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l’eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del presente articolo non dà luogo all’applicazione di sanzioni.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (2)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l’art. 19, comma 2) che la presente modifica decorre con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti.