Art. 148 TUIR Disposizioni applicative

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 142 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 9, comma 7, decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247)

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall’ISTAT.

3. Fino all’emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c).

4. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto 1° marzo 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.