Art. 95 T.U. Registro Attivo ereditario

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 9 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, a esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 88, 89, 97 e 98.

2. Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10 per cento del valore netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.

3. Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti alla tutela di cui all’articolo 98.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.