Art. 86 T.U. Registro Disciplina dei libri fondiari

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

2. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall’imposta ipotecaria. L’esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente al 1° gennaio 2025 aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dalla medesima data.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.