Art. 172 T.U. Registro Ampliamento delle superfici coltivate

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 7 legge 15 marzo 2024, n. 36)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.