Art. 169 T.U. Registro Fondi istituiti con apporto di beni immobili

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 14-bis, comma 11, legge 25 gennaio 1994, n. 86)

1. Per l’insieme degli apporti di beni immobili di cui all’articolo 14-bis, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e delle eventuali successive retrocessioni di cui al richiamato articolo 14-bis, comma 9, della legge n. 86 del 1994 è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, un’imposta sostitutiva di euro 516,46 che è liquidata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l’apporto stesso è stato effettuato.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.