Art. 131 T.U. Registro Notificazioni

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 49 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Gli avvisi previsti nella presente parte III sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o da messi comunali o di conciliazione.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.