Art. 129 T.U. Registro Presunzione di legato
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 46 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell’attivo ereditario appartengono a un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell’apertura della successione i beni già gli appartenevano.
2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se l’esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell’articolo 108.
3. L’onere a carico dell’erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario.