Art. 123 T.U. Registro Riscossione in pendenza di giudizio

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 40 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.

2. L’imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’articolo 120, per due terzi dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell’articolo 120; se l’imposta liquidata per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.