Art. 114 T.U. Registro Contenuto della dichiarazione
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori;
d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l’indicazione dei documenti di prova;
e) Lettera soppressa dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141;
f) i crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all’articolo 97, comma 1, lettera e);
h) le passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova;
i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero;
l) il valore netto dell’asse ereditario;
m) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l’indicazione dei documenti di prova;
n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), h), m) e n), limitatamente all’oggetto del legato, alla lettera e) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera i) limitatamente al suo domicilio.
3. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta o che l’Agenzia può acquisire direttamente.
4. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.