Art. 95 T.U. Giustizia Tributaria Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’articolo 76.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.