Art. 88 T.U. Giustizia Tributaria Sospensione del processo

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.