Art. 67 T.U. Giustizia Tributaria Termine per la proposizione del ricorso

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’articolo 65, comma 1, lettere i) e l), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.