Art. 64 T.U. Giustizia Tributaria Il ricorso
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve contenere l’indicazione:
a) della corte di giustizia tributaria di primo grado cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione:
a) della categoria di cui all’articolo 57 alla quale appartiene il difensore;
b) dell’incarico a norma dell’articolo 57, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma 3.