Art. 35 T.U. Giustizia Tributaria Scioglimento del Consiglio di presidenza
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 28 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.