Art. 35 T.U. Giustizia Tributaria Scioglimento del Consiglio di presidenza

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 28 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.